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[1]All'articolo 61 sono apportate le seguenti varianti:

[2]1ª Variante: Il 2° comma e' cosi' modificato:

[3]« Quando e' presumibile la formazione di vacanze nel grado di Ammiraglio di Squadra o quando lo ritenga opportuno, il Ministro per la marina convoca una Commissione speciale, costituita dagli Ammiragli di Armata, da quelli di Squadra designati o meno d'Armata, che abbiano esercitato o esercitino il Comando di una Squadra o abbiano rivestito le cariche di Ministro o di Sottosegretario di Stato per la marina e dal Capo di stato Maggiore della Regia marina, salvo che questi rivesta grado di Ammiraglio di divisione, per chiedere la indicazione di un determinato numero di Ammiragli di divisione idonei alla promozione ».

[4]2ª Variante: In fine dell'articolo e' aggiunto il seguente comma: « Alla Commissione speciale si applicano le disposizioni di cui ai primi due commi del precedente articolo 22-bis ».

[5]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 23/02/1934, n. 45 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo in vigore dal 20 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-01-29;164~art7 · fonte del testo