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Il 1° comma dell'articolo 79, modificato con l'articolo 15 della legge 30 maggio 1932, n. 593, e' abrogato e sostituito dal seguente: « Gli ufficiali in ausiliaria e della riserva navale possono essere promossi al grado immediatamente superiore a quello ultimo che coprirono in servizio, per almeno un anno, sia come ufficiali in servizio permanente, sia come ufficiali delle categorie del congedo, purche' questi ultimi abbiano partecipato, con qualsiasi grado, alla guerra 1915-1918 ».

Testo in vigore dal 20 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-01-29;164~art8 · fonte del testo