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[1]Dopo l'articolo 104 e' aggiunto il seguente articolo:

[2]« Articolo 104-bis.

[3]« E' in facolta' del Ministro per la marina di mantenere in servizio permanente, fino al limite di eta' per il loro grado, i Capitani di Porto risultati non idonei alle prove di concorso per l'avanzamento a maggiore nell'anno 1931, i quali siano ancora in servizio permanente effettivo. Gli ufficiali cosi' trattenuti occuperanno altrettanti posti nel ruolo organico.

[4]« Essi potranno essere dispensati dal servizio attivo, anche prima di raggiungere il limite di eta' per il loro grado ».

[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[6]Data a Roma, addi' 29 gennaio 1934 - Anno XII

[7]VITTORIO EMANUELE

[8]MUSSOLINI - JUNG - CIANO.

[9]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Testo in vigore dal 20 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1934-01-29;164~art9 · fonte del testo