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Al primo comma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato col R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452, dopo le parole: « Il Governo del Re, in caso di mobilitazione o nell'imminenza di mobilitazione totale o parziale o in altri casi di urgente necessita', e' autorizzato a requisire per i bisogni del Regio esercito e della Regia marina » si debbono aggiungere le seguenti: « e della Regia aeronautica ».

Testo in vigore dal 7 febbraio 1928 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-01-12;93~art1 · fonte del testo