Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 7 febbraio 1928 al 9 ottobre 2010. 74 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il primo comma dell'art. 15 del su citato testo unico e' sostituito dal seguente:
tolto: « Le autorita' militari e militari marittime territoriali non inferiori a comandanti di divisione e i comandanti delle zone aeree territoriali hanno facolta' di requisire, valendosi delle stesse Commissioni di cui al precedente art. 14, le prestazioni occorrenti per i trasporti da eseguire nell'interesse del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, a mezzo di quadrupedi, veicoli e natanti ».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-01-12;93~art3 · fonte del testo