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Al primo comma dell'art. 14 del suddetto testo unico, dopo le parole « Le autorita' militari e militari marittime territoriali non inferiori a comandanti di divisione » si debbono aggiungere le seguenti: « e i comandanti delle zone aerea territoriali ».
Testo in vigore dal 7 febbraio 1928 al 9 ottobre 2010
