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[1]Il primo comma dell'art. 15 del su citato testo unico e' sostituito dal seguente:

[2]« Le autorita' militari e militari marittime territoriali non inferiori a comandanti di divisione e i comandanti delle zone aeree territoriali hanno facolta' di requisire, valendosi delle stesse Commissioni di cui al precedente art. 14, le prestazioni occorrenti per i trasporti da eseguire nell'interesse del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, a mezzo di quadrupedi, veicoli e natanti ».

Testo in vigore dal 7 febbraio 1928 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-01-12;93~art3 · fonte del testo