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[1]L'art. 28 del cennato testo unico e' sostituito dal seguente:

[2]« Alle requisizioni occorrenti alla Regia marina e alla Regia aeronautica, nelle circostanze e per i casi specificati nell'art. 1, provvede l'autorita' militare, tranne i casi in cui l'autorita' militare marittima e l'autorita' militare aeronautica esercitino le facolta' di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge.

[3]« Il numero e la specie dei capi da assegnare alla Regia marina e alla Regia aeronautica sono determinati con accordi tra il Ministero della guerra, della marina e dell'aeronautica ».

Testo in vigore dal 7 febbraio 1928 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-01-12;93~art4 · fonte del testo