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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a riunire e coordinare in un nuovo testo unico, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni contenute nel R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452, approvante il testo unico delle leggi sulle requisizioni dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, colle disposizioni della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 12 gennaio 1928 - Anno VI
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Volpi.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 7 febbraio 1928 al 9 ottobre 2010
