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All'articolo 89 e' aggiunto il seguente comma: "I provvedimenti di cui all'ultima parte del terzo comma ed ai commi quarto e quinto del presente articolo non si applicano agli ufficiali che non abbiano potuto completare gli studi nel periodo previsto per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio".
Testo in vigore dal 29 ottobre 1960 al 9 ottobre 2010
