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Nell'articolo 115, il primo comma e' sostituito dal seguente: "I sottotenenti e i guardiamarina di complemento che, dopo il servizio di prima nomina, abbiano prestato un anno di servizio continuativo, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dalla determinazione delle aliquote di cui all'articolo 104. Analogamente sono valutati i tenenti e gli ufficiali di grado corrispondente di complemento che abbiano prestato nel grado rivestito due anni di servizio, di cui almeno sei mesi al comando di reparto se ufficiali dell'Esercito appartenenti al ruolo delle Armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio".
Testo in vigore dal 29 ottobre 1960 al 9 ottobre 2010
