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L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria A e' elevata dal 23 al 26 per cento: L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria B e' elevata:

  • 1)sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno o nell'esercizio sociale lire 10.000.000, dal 20 per cento al 22 per cento;
  • 2)sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno o nell'esercizio sociale lire 50.000.000, dal 20 per cento al 23 per cento;
  • 3)sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno o nell'esercizio sociale lire 100.000.000, dal 20 al 24 per cento.

Testo in vigore dal 9 maggio 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-04-18;206~art1 · fonte del testo