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Le maggiorazioni di aliquote stabilite dall'articolo 1 hanno effetto dal 1 gennaio Nei confronti dei soggetti tassabili in basse al bilancio le maggiorazioni ai applicano anche per le tassazioni relative agli esercizi sociali in corso alla date medesima, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio sociale posteriori al 31 dicembre 1961. Per il recupero della maggiore imposta dovuta sui redditi che siano stati gia' iscritti a ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla formazione di ruoli speciali il cui carico e' ripartito in tre rate bimestrali uguali.

Testo in vigore dal 9 maggio 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-04-18;206~art3 · fonte del testo