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Lo stanziamento previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1959, n. 623, successive modificazioni e integrazioni, e' aumentato di lire un miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1976 1977. All'onere derivante nell'esercizio 1962-63 si fa fronti con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al successivo art. 6. I termini di cui all'articolo 1 della legge 25 luglio 1961, n. 649, sono prorogati al 30 giugno 1964 per la presentazione delle domande di finanziamento ed al 3 dicembre 1964 per la stipulazione dei relativi contratti
Testo in vigore dal 29 agosto 1963 al 16 dicembre 2010
