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La somma di lire 9.000.000: 000 di cui al secondo comma dell'articolo 23 della legge 12 agosto 1962, n. 1391 aumentata di lire 3.575.000.000 con l'articolo 5 della legge 19 gennaio 1963, n. 17, e' ulteriormente aumentata di lire 1.925.000.000.
Testo in vigore dal 29 agosto 1963 al 16 dicembre 2010
