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La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sui fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 6 miliardi e 30.000.000 estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a parziale copertura del disavanzo della gestione 1962-63 dell'Amministrazione stessa. Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni. L'ammortamento delle anticipazioni, aumentato degli interessi capitalizzati, avra' inizio il 1 gennaio 1965 ed il relativo onere fara' carico al bilancio dell'Amministrazione predetta.

Testo in vigore dal 29 agosto 1963 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1963-08-14;1065~art9 · fonte del testo