All'importo di lire 4.437.675.000 che con la presente legge viene portato in aumento dell'assegnazione per l'anno 1978 in favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, in relazione alle somme dovute dall'Opera stessa al Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, si applicano le norme di cui all'articolo 216 della legge 27 aprile 1978, n. 143, e, pertanto, sara' versato al capitolo n. 3615 dello stato di previsione dell'entrata statale per l'anno 1978.

Testo vigente dal 29 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-12-23;844~art5 · fonte su Normattiva