L'articolo 70 della legge 27 aprile 1978, n. 143, gia' sostituito dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1978, n. 482, e' sostituito dal seguente: "Le quote variabili del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite per l'anno finanziario 1978 in lire 113.715.000.000 ed in lire 746.397.233.000, rispettivamente, ai sensi della lettera b) e della lettera c) dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356. La quota di cui al predetto articolo 2, lettera c), corrisponde agli stanziamenti previsti per l'anno finanziario 1978 dalle leggi 28 marzo 1968, n. 437, 2 marzo 1974, n. 78, 6 giugno 1974, n. 317, 1 marzo 1975, n. 47, 9 maggio 1975, n. 153, 5 agosto 1975, n. 412, 16 ottobre 1975, n. 493, 10 maggio 1976, n. 261, 10 maggio 1976, n. 352 e 1 luglio 1977, n. 403".

Testo vigente dal 29 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-12-23;844~art8 · fonte su Normattiva