L'importo dei prestiti, di cui all'articolo 65 della legge 29 aprile 1967, n. 230, che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a contrarre per la copertura del disavanzo della gestione, e' ridotto a lire 211.428.235.305.
Testo vigente dal 2 aprile 1968
