Il limite degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1977, n. 227, fissato dall'articolo 41 della legge 27 aprile 1978, n. 143 per l'anno finanziario 1978, in lire 2.500 miliardi per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi, e' elevato a lire 3.500 miliardi.
Testo vigente dal 25 agosto 1978
