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[1]All'art. 8 del R. decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2650, e' aggiunto il seguente comma:
[2]«Agli Uffici turistici ed agli Uffici di navigazione puo' essere affidata la rappresentanza di Uffici viaggi e turismo per la raccolta di iscrizioni ai viaggi ed alle crociere da questi organizzati».
[3]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 30/03/1942, n. 73 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 24 marzo 1942 al 22 dicembre 2008
