Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 marzo 1942 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

L'esenzione dall'obbligo della licenza di pubblica sicurezza di cui all'art. 9 del R. decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2650, puo', dal Ministro per la cultura popolare, sentita la Commissione di cui all'art. 10, d'intesa col Ministro per l'interno, essere prorogata fino a tre mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Testo in vigore dal 24 marzo 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-01-22;187~art2 · fonte del testo