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L'esenzione dall'obbligo della licenza di pubblica sicurezza di cui all'art. 9 del R. decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2650, puo', dal Ministro per la cultura popolare, sentita la Commissione di cui all'art. 10, d'intesa col Ministro per l'interno, essere prorogata fino a tre mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.
Testo in vigore dal 24 marzo 1942 al 22 dicembre 2008
