Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1965 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Per i posti disponibili oltre quelli da riservare agli idonei del concorso previsto dall'articolo 77 della legge 2 marzo 1963, n. 307, nonche' per i posti che si renderanno vacanti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge in dipendenza dei collocamenti a riposo d'ufficio, nei quadri A e B del ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a bandire apposito concorso per titoli per la nomina ad ufficiale di terza classe in prova, riservato a coloro che nel quinquennio antecedente alla data del 25 gennaio 1963 abbiano rivestito, anche non continuativamente, le qualifiche di coadiutore o coadiutore reggente per almeno tre mesi complessivi, purche' non cessati per loro colpa. Al concorso riservato predetto potranno altresi' partecipare i coadiutori reggenti in servizio al 1 aprile 1963 in tale qualifica, per i quali si prescinde dall'anzianita' di qualifica prevista dal precedente comma. Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, possedere i requisiti prescritti dall'articolo 31 della citata legge, ivi compreso il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado. Per il concorso di cui ai precedenti commi si prescinde dal limite massimo di eta'. L'Amministrazione ha facolta' di conferire agli idonei, secondo l'ordine di graduatoria, anche i posti che si renderanno disponibili, a qualsiasi titolo, entro e non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, tranne quelli che si renderanno vacanti in dipendenza dei collocamenti a riposo d'ufficio dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per questi ultimi posti l'Amministrazione puo' bandire, subito dopo l'entrata in vigore della presente legge, pubblico concorso per esami ai sensi dell'articolo 31 della legge 2 marzo 1963, n. 307.

Testo in vigore dal 23 luglio 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-06-26;832~art2 · fonte del testo