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L'aliquota dell'imposta generale sull'entrata, dovuta per il commercio dei prodotti fertilizzanti di produzione nazionale e per l'importazione degli stessi prodotti di provenienza estera, e' fissata nella misura del 2 per cento. La medesima aliquota del 2 per cento e' dovuta per il commercio e per la importazione dei seguenti prodotti anticrittogamici: solfato di rame; ossicloruro di rame ed altri anticrittogamici al 64 per cento di solfato di rame; zolfo grezzo molito ed anche ventilato; zolfo raffinato molito ed anche ventilato; zolfo sublimato; minerale di zolfo molito ed anche ventilato; golfi riamati; zolfo raffinato in pani e cannoli; altri anticrittogamici a base di Zineb, con contenuto minimo di Entilenbisditiocarbammato di zinco del 65 per cento, aventi esclusivo impiego in agricoltura. E' abrogato l'art. 5 della legge 7 gennaio 1949, n. 1.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1957 al 22 dicembre 2008
