I residui risultanti al 30 giugno 1955 sui capitoli dal n. 584-bis al n. 584-XXVI e sui capitoli aggiunti dal n. 851-VI al n. 851-XIII dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55, saranno trasferiti, con decreti del Ministro per il tesoro; agli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni competenti, per il successivo esercizio 1955-56, per la liquidazione delle pendenza relative.

Testo vigente dal 8 novembre 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-10-24;1002~art6 · fonte del testo