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[1]L'autorizzazione preventiva del Provveditorato generale dello Stato, stabilita per il funzionamento degli uffici statali dall'art. 24 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con R. decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058, modificato con la legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 802 e dall'art. 3 del decreto del DUCE 5 novembre 1935-XIV, per lavori di stampa, forniture di carta e di buste, acquisto di mobili, soprammobili, tappezzerie, macchine, oggetti di cancelleria, ecc. deve richiedersi anche quando a tali spese si provveda con somme stanziate su capitoli non amministrati dal Provveditorato generale dello Stato o con fondi di gestioni speciali.
[2]L'autorizzazione di cui al precedente comma riguarda sia l'indispensabilita' della fornitura, sia la congruita' della spesa.
[3]Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai Comandi, Corpi e Servizi dipendenti dalle Amministrazioni militari ed alle Aziende dello Stato con ordinamento autonomo.
Testo in vigore dal 13 ottobre 1942 al 16 dicembre 2009
