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Il Ministro per le finanze e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dell'art. 4 del R. decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 520, nei confronti delle partecipazioni dello Stato negli aumenti di capitale di societa' azionarie.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-09-28;1140~art15 · fonte del testo