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[1]Il Ministro per le finanze e' autorizzato a provvedere con propri decreti alla inscrizione in bilancio delle somme occorrenti:
[2]per provvedere alla corresponsione dei premi dovuti ai produttori di pellicole cinematografiche riconosciute nazionali ed a quelli che noleggiano o vendono all'estero filmi nazionali, nonche' dei premi speciali ai produttori predetti ai sensi del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458, modificato dalla legge 17 agosto 1941-XIX, n. 1131;
[3]per addivenire alla costituzione del fondo, pari al 4 per cento dell'introito lordo degli spettacoli in cui siano inclusi filmi nazionali, sia documentari che spettacolari, di lunghezza non inferiore ai 300 metri e non superiore ai 1500 metri, da erogare a favore dei produttori dei filmi stessi ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 17 agosto 1941-XIX, n. 1131;
[4]per effettuare la costituzione di un fondo speciale e di una riserva presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro, per la diffusione della produzione cinematografica nazionale sui mercati esteri, al sensi della legge 21 maggio 1942-XX, n. 626.
[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[6]Data a San Rossore, addi' 28 settembre 1942-XX
[7]VITTORIO EMANUELE
[8]MUSSOLINI - DI REVEL
[9]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 13 ottobre 1942 al 16 dicembre 2009
