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[1]L'autorizzazione di spesa di lire 4 miliardi di cui al l'art. 1 della legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 105 e successive modificazioni e' ridotta a L. 2.500.000.000 ed e' destinata:
[2]per L. 2.119.000.000 all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito;
[3]per L. 381.000.000 alla concessione di contributi straordinari all'Azienda autonoma statale della strada, per i lavori di sistemazione o di miglioramento della rete delle strade statali, nonche' per la costruzione di nuove arterie della stessa rete.
[4]La facolta', di assumere impegni per le opere anzidette e' prorogata all'esercizio finanziario 1943-44.
Testo in vigore dal 13 ottobre 1942 al 16 dicembre 2009
