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[1]Le disponibilita' al 30 giugno 1942-XX sulle autorizzazioni di spesa per opere a pagamento non differito (eccettuate quelle di cui al precedente articolo) da accertarsi con decreto dei Ministri per lavori pubblici e per le finanze sono ridotte di L. 2.000.000.000.

[2]La parte residua verra' utilizzata per 500 milioni di lire per le opere di cui all'annessa tabella D, in base a ripartizione da stabilire con lo stesso decreto e per la restante somma sara' destinata a lavori vari autorizzati fino alla cennata data del 30 giugno 1942-XX, escluse le assegnazioni di cui al R. decreto 6 ottobre 1927-V, n. 1827.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-09-28;1140~art6 · fonte del testo