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[1]Lo Stato e' autorizzato ad assumere una ulteriore partecipazione al capitale azionario della Societa' Anonima di Navigazione Eritrea (S.A.N.E.), entro la spesa complessiva di lire 1.378.904,50 in corrispondenza dei dividendi maturati e che matureranno, a partire da quello relativo all'esercizio 1939, sulle azioni della Societa' medesima di propria pertinenza.
[2]Con decreti del Ministro per le finanze sara' provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
Testo in vigore dal 2 dicembre 1941 al 16 dicembre 2009
