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[1]E' autorizzata l'inscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze di un contributo fino al limite massimo di L. 36.000.000 a favore dell'Alto Commissariato per la provincia di Lubiana per occorrenze relative al funzionamento dei servizi civili nella provincia stessa.
[2]Il Ministro per le finanze provvedera' con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
Testo in vigore dal 2 dicembre 1941 al 16 dicembre 2009
