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[1]In dipendenza delle maggiorazioni disposte per le pensioni di guerra con la legge 20 febbraio 1941-XIX, n. 67, il fondo annuo consolidato inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per le pensioni medesime ai termini del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1795, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 630, e' elevato da lire 750.000.000 a lire 950.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1941-42.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 24 novembre 1941-XX

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - DI REVEL

[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 2 dicembre 1941 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1941-11-24;1286~art16 · fonte del testo