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[1]L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata a prelevare la somma di L. 10.000.000 dall'avanzo di gestione dell'esercizio 1940-41 per versarla al Tesoro a scomputo delle sovvenzioni ricevute per la sistemazione ed il completamento della rete telefonica nazionale.
[2]Con decreti del Ministro per le finanze sara' provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
Testo in vigore dal 2 dicembre 1941 al 16 dicembre 2009
