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[1]Per la provvista di automezzi per i servizi della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e' autorizzata la spesa di lire 4.166.750 da Stanziare negli stati di previsione del Ministero delle finanze per gli esercizi 1941-42 e 1942-43 in ragione di rispettive lire 2.000.000 e lire 2.166.750.

[2]Il Ministro per le finanze provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 2 dicembre 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-11-24;1286~art7 · fonte del testo