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[1]L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata a prelevare la somma di lire 7 milioni dall'avanzo dell'esercizio 1939-40 per versarla al Tesoro a scomputo delle sovvenzioni ricevute per la sistemazione ed il completamento della rete telefonica nazionale.

[2]Con decreto del Ministro per le finanze sara' provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Testo in vigore dal 17 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1940-09-28;1397~art7 · fonte del testo