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E' prorogato al 30 giugno 1945-XXIII il termine stabilito dall'articolo 13 del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1078, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 112, per la devoluzione alla parte straordinaria del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dell'utile netto della gestione dei monopoli per gli acquisti all'estero del carbone e dei metalli, per essere utilizzato in spese di miglioramento del materiale e principalmente in quello per l'estensione del freno-continuo ai treni merci e per il riscaldamento elettrico dei treni.

Testo in vigore dal 17 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-28;1397~art8 · fonte del testo