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I residui risultanti alla chiusura dell'esercizio finanziario 1939-40 sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per spese relative ai servizi della pesca saranno - con decreto del Ministro per le finanze - trasferiti ai corrispondenti capitoli per dette spese istituiti nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1940-41.

Testo in vigore dal 17 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-28;1397~art9 · fonte del testo