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[1]E' autorizzata l'inscrizione negli stati di previsione della spesa dei seguenti Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41 delle somme occorrenti per le esigenze sottoindicate:

[2]Ministero delle finanze:

[3]lire 2.500.000 per l'acquisto di automezzi da destinare ai servizi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

[4]lire 300.000 per ulteriori spese relative all'adattamento ed arredamento della Villa all'Erta in Firenze;

[5]Ministero dell'interno:

[6]lire 3.000.000 per ulteriori spese relative all'assistenza in Italia ai figli dei coloni stabilitisi in Libia;

[7]lire 700.000 per l'adattamento dello stabile alla Circonvallazione Appia, in Roma, destinato all'accasermamento di Corpi di polizia;

[8]Ministero dei lavori pubblici:

[9]lire 2.000.000 per la costruzione del monumento a Guglielmo Marconi nella zona dell'Esposizione Universale, in aggiunta alla somma di lire 4 milioni autorizzata con l'articolo 5 della legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 460, ed in relazione al versamento effettuato dall'Ente autonomo per l'Esposizione Universale di Roma, quale contributo per la costruzione di tale monumento;

[10]lire 1.500.000 da prelevare dagli stanziamenti relativi ai servizi del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, per l'adattamento del fabbricato demaniale sede del Sottosegretariato medesimo.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-11-28;1701~art5 · fonte del testo