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[1]Il contributo annuo a favore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) in relazione al provento dell'addizionale due per cento, stabilito con l'articolo 6 della legge 10 giugno 1939-XVII, n. 808, in lire 5.000.000 per gli esercizi dal 1939-40 al 1950-51, e' elevato, per l'esercizio finanziario 1939-40 a lire 10.000.000.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, Sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 20 novembre 1939-XVIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - DI REVEL
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 4 dicembre 1939 al 16 dicembre 2009
