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Il limite d'impegno delle annualita' occorrenti per i contributi a favore degli Istituti ed Enti autonomi per la costruzione di case popolari, previste dall'articolo 5 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 847, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1939-40, e' elevato della somma di lire 1.000.000.

Testo in vigore dal 4 dicembre 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-11-20;1741~art4 · fonte del testo