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[1]E' aumentata di lire 3.200.000 la somma da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1939-40, ai sensi dell'art. 8 del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1856, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2495, per l'acquisto di materiali di armamento, di equipaggiamento e da esercitazione per la Milizia volontaria, per la sicurezza nazionale, restando in corrispondenza ridotte, di lire 1.600.000 ciascuna, le assegnazioni autorizzate dall'indicata disposizione legislativa, per gli esercizi finanziari 1940-41 e 1941-42.

[2]Con decreti del Ministro per le finanze sara' provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Testo in vigore dal 4 dicembre 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-11-20;1741~art8 · fonte del testo