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[1]E' autorizzata l'inscrizione nello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1939-40, della somma di lire 1.500.000 ancora da stanziare a saldo della spesa di complessive lire 2.500.000 autorizzala con l'art. 5 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1413, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 36, per la integrazione ed il rinnovamento del naviglio adibito alla vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi e sulla laguna.

[2]Il Ministro per le finanze provvedera' con proprio decreto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Testo in vigore dal 20 marzo 1940 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1940-03-14;126~art10 · fonte del testo