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[1]E' aumentata dell'ulteriore somma di lire 31.300.000 la spesa autorizzata con l'art. 4 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 847, per provvedere al completamento di opere straordinarie a pagamento non differito.
[2]E' inoltre aumentato di ulteriori lire 7.750.000 il limite d'impegno delle annualita' per i contributi a favore degli Istituti ed Enti autonomi per costruzioni di case popolari, previste dall'art. 5 della legge medesima.
Testo in vigore dal 20 marzo 1940 al 16 dicembre 2009
