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Per la somministrazione all'Ospedale civile di Venezia della quota ancora da corrispondere a saldo del contributo di lire 10.000.000, autorizzato con il R. decreto-legge 28 febbraio 1930-VIII, n. 197, convertito nella legge 5 giugno 1930-VIII, n. 892, saranno osservate le modalita' di cui all'art. 1 della legge 22 maggio 1039-XVII, n. 801.

Testo in vigore dal 20 marzo 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-03-14;126~art7 · fonte del testo