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In deroga al disposto dell'art. 331, ultima parte, del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175 e dell'art. 2 del R. decreto 17 dicembre 1931-X, n. 1668, lo Stato, a decorrere dal giorno in cui gli uffici giudiziari di Milano si trasferiranno nel nuovo palazzo di giustizia ivi costruito, potra' rimborsare annualmente al detto Comune per la provvista, e la manutenzione dei mobili, per l'illuminazione, il riscaldamento e la pulizia dei locali, per i telefoni, nonche' per gli altri servizi accessori, una somma superiore al limite di cui negli articoli succitati, ma non oltre le lire 1.440.000.
Testo in vigore dal 20 marzo 1940 al 16 dicembre 2009
