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[1]E' autorizzata l'inscrizione negli stati di previsione della spesa dei seguenti Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41 delle somme occorrenti per le esigenze sottoindicate:
[2]Ministero delle finanze:
[3]lire 340.350 da erogare a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per i trasporti effettuati in dipendenza del rimpatrio dei cittadini germanici ed allogeni alto atesini, nonche' per il trasferimento in Alto Adige di cittadini italiani;
[4]Ministero dell'interno:
[5]lire 30.000.000 per ulteriori occorrenze relative all'assistenza in Italia dei figli dei coloni stabilitisi in Libia;
[6]Ministero dei lavori pubblici:
[7]lire 5.000.000 per ulteriori occorrenze relative all'apprestamento di materiali e ad altre necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita';
[8]lire 2.583.183 per l'esecuzione di opere intese ad agevolare il traffico degli oli minerali a Porto Marghera (Venezia), in aggiunta alla somma autorizzata con la legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 950 ed in relazione al versamento in tesoreria di eguale importo, effettuato dalle ditte petrolifere, a titolo di concorso nella spesa per tali opere;
[9]lire 2.020.000, in relazione ad eguale importo versato dal Ministero dell'aeronautica, per la costruzione del padiglione di aerotermodinamica presso la scuola di applicazione della Regia aeronautica in Firenze (lire 1.850.000) e per lavori suppletivi di sistemazione del Tevere in prossimita' dell'idroscalo Roma-Lido (lire 170.000);
[10]Ministero delle comunicazioni lire 5.000.000 per ulteriori occorrenze relative all'impianto del magazzino di mobilitazione per la forza in congedo della Milizia portuaria ai sensi dell'articolo 56 del regolamento approvato col Regio decreto 13 luglio 1939-XVII, n. 1354;
[11]Ministero della guerra:
[12]lire 6.000.000 per la costruzione di edifici doganali in Albania.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1941 al 16 dicembre 2009
