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[1]E' autorizzato il pagamento a carico dello Stato di sovvenzioni in favore dell'Amministrazione ferroviaria, a pareggio delle perdite derivanti nella gestione del Monopolio carboni per l'applicazione delle disposizioni sul blocco dei prezzi, nonche' a rimborso delle spese sostenute per pagamenti alle ditte produttrici di anticrittogamici in dipendenza della raccolta del rottame di rame nazionale.

[2]Con decreti del Ministro per le finanze sara' provveduto all'inscrizione in bilancio delle somme occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 11 febbraio 1941-XIX

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]Mussolini - Di Revel

[7]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 25 febbraio 1941 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1941-02-11;59~art8 · fonte del testo