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[1]E' autorizzato il pagamento a carico dello Stato di sovvenzioni in favore dell'Amministrazione ferroviaria, a pareggio delle perdite derivanti nella gestione del Monopolio carboni per l'applicazione delle disposizioni sul blocco dei prezzi, nonche' a rimborso delle spese sostenute per pagamenti alle ditte produttrici di anticrittogamici in dipendenza della raccolta del rottame di rame nazionale.
[2]Con decreti del Ministro per le finanze sara' provveduto all'inscrizione in bilancio delle somme occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 11 febbraio 1941-XIX
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Mussolini - Di Revel
[7]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 25 febbraio 1941 al 16 dicembre 2009
