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Salvo quanto stabilito ai sensi dei commi secondo e terzo dell'art. 5 del R. decreto-legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 32, gli acconti previsti dall'articolo medesimo potranno anche essere corrisposti, alle societa' e ditte che direttamente importano in Italia oli minerali grezzi e prodotti petroliferi, in misura non superiore ai tre quarti del presunto importo che sara' determinato dall'Ufficio combustibili liquidi presso il Ministero delle corporazioni, ferma la presentazione dei rendiconti per la liquidazione definitiva.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1942-01-12;1~art13 · fonte del testo