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[1]Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni entro i seguenti importi, per fronteggiare le occorrenze sottosegnate:

[2]L. 300.000 per l'ultimazione dei lavori relativi alla costruzione della nuova sede del Regio Istituto agronomico per l'Africa Italiana;

[3]L. 180.000 per l'installazione degli ascensori nella nuova sede del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra;

[4]L. 100.000 per l'impianto di parafulmini sugli edifici pubblici nei quali sono custodite o ricoverate opere d'arte.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-01-12;1~art4 · fonte del testo